Giugno 3, 2022

Regolamento dell’Assemblea Congressuale

“DOMANI – Motus Liberi

REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA CONGRESSUALE

 

Titolo I

L’ASSEMBLEA CONGRESSUALE

 

Art. 1 – Convocazione e diritto di voto

L’Assemblea Congressuale è convocata dal Segretario Generale del Partito, secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13 dello Statuto del Partito.

Il Segretario Generale deve convocare l’Assemblea Congressuale dandone tempestivo avviso agli Aderenti maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Hanno diritto di voto e di elettorato passivo in Assemblea Congressuale solo gli Aderenti al Partito maggiorenni, iscritti da almeno un mese prima della data in cui si tiene l’Assemblea medesima.

Coloro che hanno diritto di voto ai sensi del comma precedente, hanno altresì il diritto di farsi rappresentare in Assemblea Congressuale anche a mezzo delega scritta, che verrà resa disponibile nella prima serata di lavori dell’Assemblea Congressuale e deve essere redatta nel rispetto dei seguenti requisiti:

  1. sia il delegante che il delegato devono poter esercitare il diritto di voto ai sensi del presente articolo;
  2. ciascun delegato può ricevere soltanto una delega;
  3. la delega ha validità limitata alla singola seduta dell’Assemblea Congressuale;
  4. la delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco e può essere revocata in qualsiasi momento;
  5. la delega deve contenere i dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita, data e luogo di residenza, codice ISS/Fiscale) del delegante e del delegato, nonché i punti dell’ordine del giorno dell’Assemblea Congressuale per i quali la delega al voto viene conferita e la firma autografa del delegante.

Possono partecipare all’Assemblea Congressuale, senza diritto di voto, anche gli Aderenti minorenni e gli ospiti invitati dal Coordinamento Centrale del Partito.

 

Art. 2 – Formalità preliminari

Il ruolo di Presidente dell’Assemblea Congressuale, che ne dirige e presiede i lavori, viene conferito dal Coordinamento Centrale del Partito.

Il Presidente del Partito ha il compito di coadiuvare il Presidente dell’Assemblea nei lavori congressuali.

L’Assemblea Congressuale elegge, su proposta del Presidente dell’Assemblea Congressuale, i tre componenti della Commissione Elettorale, che ha il compito di verificare la corretta esecuzione delle operazioni di voto.

 

Titolo II

MODIFICHE STATUTARIE ED ELEZIONE DEGLI ORGANI DEL PARTITO

 

Sezione I

Modifiche statutarie

 

Art. 3 – Votazione delle modifiche allo Statuto del Partito

Le proposte di modifica allo Statuto del Partito vengono presentate da un membro del Coordinamento Centrale all’inizio della fase deliberativa dell’Assemblea Congressuale.

La votazione in merito alle modifiche proposte avviene, alla presenza di Notaio pubblico sammarinese, solo per gli articoli per i quali si propone la modifica ed a seguito della presentazione, a scrutinio palese per alzata di mano.

Al termine delle votazioni, il Presidente dell’Assemblea dà atto delle modifiche approvate dall’Assemblea Congressuale, che dovranno risultare da atto pubblico.

 

Sezione II

Disposizioni sulle operazioni di voto per l’elezione di cariche del Partito

 

Art. 4 – Commissione Elettorale

L’insediamento della Commissione Elettorale, che al suo interno designa un Presidente, l’inizio e la chiusura delle votazioni sono disposte dal Presidente dell’Assemblea Congressuale.

  

Art. 5 – Requisiti di eleggibilità

Sono eleggibili alla carica di Presidente del Partito, di membro del Coordinamento Centrale e di membro del Collegio dei Probiviri gli iscritti al Partito, cittadini sammarinesi maggiorenni, che non versino nelle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto.

 

Art. 6 – Presentazione delle candidature

Le candidature per incarichi previsti dallo Statuto del Partito devono essere presentate al Presidente del Partito entro la conclusione della prima serata di lavori dell’Assemblea stessa e possono essere ritirate in ogni momento.

Le candidature vengono presentate mediante la compilazione e sottoscrizione autografa di apposita modulistica predisposta dal Coordinamento Centrale.

All’inizio della seconda giornata di lavori dell’Assemblea Congressuale, il Presidente dell’Assemblea provvede a rendere note le candidature presentate entro il termine e conformi a quanto previsto dallo Statuto.

 

Art. 7 – Disposizioni generali per le votazioni

Le schede per le votazioni con i nomi dei candidati vengono predisposte e stampate a cura del Coordinamento Centrale, cui consegue la formazione delle liste per gli organismi da eleggere.

Formate le liste, il Presidente dell’Assemblea dichiara aperta la votazione.

Nel caso in cui un iscritto richieda un’altra scheda, avendo resa inutilizzabile la prima, il Presidente gliene consegna una seconda, dopo aver ritirato la scheda deteriorata, che viene messa a parte debitamente annullata.

Il Presidente dell’Assemblea Congressuale, compiute tutte le operazioni di voto, dichiara chiusa la votazione dando inizio alle operazioni di scrutinio.

 

Art. 8 – Procedura per l’elezione del Presidente del Partito

Ai candidati per l’incarico viene riconosciuta la possibilità di svolgere un proprio intervento, della durata massima di quindici minuti, durante la stessa mattinata di lavori.

La votazione del Presidente si effettua a scrutinio segreto, con scheda unica.

Il voto si esprime mediante indicazione del nominativo prescelto.

Risulta eletto il candidato che ottenga il maggior numero di voti.

In caso vi siano più candidati e si raggiunga una parità alla votazione, si considera eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione continuativa al Partito.

 

Art. 9 – Procedura per l’elezione dei membri del Coordinamento Centrale e del Collegio dei Probiviri

L’elezione dei membri del Coordinamento Centrale e del Collegio dei Probiviri avviene a scrutinio segreto con schede che dovranno essere compilate dai votanti con i nominativi dei candidati, in base al numero massimo previsto dallo Statuto.

 

Art. 10 – Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio si svolgono in locale separato nel modo seguente:

  1. un membro della Commissione Elettorale estrae dall’urna una per volta le schede e le consegna al Presidente della Commissione che ne controlla la regolarità ed enuncia i nomi dei candidati votati;
  2. il terzo membro della Commissione registra separatamente i voti.

Sono nulle le schede che contengano segni evidenti di riconoscimento.

Le schede nulle, bianche o contestate vengono firmate da due scrutatori, chiuse in plico sigillato apposito e consegnate al Presidente del Partito.

Ciascuna busta deve portare l’indicazione del numero di schede contenute e la firma del Presidente della Commissione Elettorale.

Al termine dello scrutinio le schede, debitamente ripiegate, vengono deposte in apposite buste, che vengono sigillate e consegnate al Presidente del Partito.

 

Sezione III

Espressione del parere in merito all’indirizzo generale politico

del Partito

 

Art. 11 – Mozione finale

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 Statuto, i lavori dell’Assemblea Congressuale prevedono l’elaborazione di una mozione finale, sintesi dei lavori stessi e dei contenuti emersi, che consiste nell’espressione del parere in merito all’indirizzo generale politico del Partito.

Il Presidente del Partito ed il Coordinamento Centrale sono vincolati al rispetto di quanto disposto dalla mozione finale, nello svolgimento della propria attività ordinaria e straordinaria.

 

Sezione IV

Verbalizzazione e proclamazione degli eletti

 

Art. 12 – Esito delle votazioni

Delle operazioni di voto e dello scrutinio deve essere dato atto nel verbale dell’Assemblea Congressuale.

Il verbale deve riportare:

  1. il numero dei votanti;
  2. il numero delle schede valide;
  3. il numero delle schede nulle e bianche;
  4. l’ora d’inizio e l’ora di chiusura delle operazioni di scrutinio.

Il Presidente dell’Assemblea Congressuale, al termine della fase deliberativa dell’Assemblea stessa, proclama eletti per ciascuno degli organismi i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, per il termine temporale previsto dallo Statuto.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 13 – Norma generale e di rinvio

Per tutto quanto non è previsto dallo Statuto del Partito e dal presente Regolamento, unicamente qualora lo svolgimento dell’Assemblea Congressuale ne faccia emergere la necessità, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 47/2006 e successive modifiche, ove compatibili.

 


NOTA: la versione del Regolamento dell’Assemblea Congressuale sopra riportata è quella approvata dall’Assemblea degli Aderenti nella seduta del 31/05/2022.